IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio  2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel
quale si dispone che  agli  interventi  all'estero  del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
gennaio 2010 con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12
gennaio 2010; 
  Considerato che  il  sisma  che  ha  colpito  il  territorio  della
Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa un  milione  di
persone, nonche' la distruzione di citta' e villaggi,  unitamente  al
completo isolamento di numerose zone del paese; 
  Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita'  di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da  eventi  calamitosi
di particolare gravita'; 
  Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione
di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a  seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottare  in  favore  della
Repubblica popolare di Haiti, per  fronteggiare  in  un  contesto  di
necessaria solidarieta' internazionale la  situazione  di  criticita'
indicata in premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 15,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,  e'  incaricato
del coordinamento delle attivita' adottate dalle  amministrazioni  ed
enti statali in  sostegno  della  popolazione  colpita  dagli  eventi
sismici del 12 gennaio 2010. A tal fine si  avvale  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
anche  in  raccordo  con  organismi  internazionali,  ed  effettua  i
necessari interventi di carattere umanitario utili  a  consentire  il
soccorso  alla  popolazione,  avvalendosi  delle  risorse   umane   e
materiali all'uopo necessarie. 
  2. Per le  medesime  finalita'  il  Dipartimento  della  protezione
civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a
trattativa privata ovvero con  affidamenti  diretti,  per  la  pronta
acquisizione di forniture di beni e servizi  idonei  a  garantire  il
piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche'
a stipulare polizze assicurative a garanzia  di  eventuali  danni  in
favore del personale inviato in missione all'estero.